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Imposte sul gas naturale

L’applicazione delle imposte di consumo sul consumo di gas naturale è regolata dal Testo Unico del 26/10/1995 n. 504, cosiddetto TUA, ed in particolare dall’art. 26.

Ai consumi di gas naturale si applicano:

1) Accisa: espressa in Euro per ogni Standard metro cubo, è differenziata per impiego, ubicazione geografica dell’utenza e fascia di consumo annuo solare;

2) Addizionale regionale all’accisa e imposta sostitutiva per le utenze esenti dall’accisa: espressa in Euro per ogni Standard metro cubo, istituita nelle regioni a statuto ordinario e determinata da ciascuna regione, è anch’essa differenziata per impiego e per fascia di consumo annuo solare;

3) I.V.A. (imposta sul valore aggiunto): espressa in termini percentuali, applicata sull’importo complessivamente dovuto (comprensivo di accisa ed addizionale regionale), è differenziata per fascia di consumo annuo solare.

Il richiamato art. 26 del TUA individua sostanzialmente due categorie di utilizzo:

• Usi industriali:

Impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell'art.11 della legge 9/1/1991 n.10, anche se riforniscono utenze civili.

Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche quando non è previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive svolte da istituzioni finalizzate all'assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

• Usi civili (riscaldamento individuale o centralizzato, compresi eventuali usi di cottura cibi e produzione di acqua calda sanitaria), nei quali rientrano tutti gli usi non attribuibili agli usi industriali;

Inoltre, sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l'attività produttiva, nonché la produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi produttivi dell'impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Rientrano nell’area del Sud (ex Cassa del Mezzogiorno): Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, province di Latina e di Frosinone, comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, isola d'Elba e territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) PER USI CIVILI

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